Ultima modifica: 16 Febbraio 2019
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Regolamento per l’accesso agli Atti

INDICE

 

ART. 1   Oggetto

ART. 2  Soggetti

ART. 3   Definizioni

ART. 4   Istituzione del servizio “Ufficio relazioni con il pubblico”

ART. 5   Compiti dell’ufficio Relazioni con il pubblico

ART. 6   Diritto all’informazione

ART. 7   Diritto di accesso agli atti amministrativi

ART. 8   Differimento

ART. 9     Limitazione ed esclusione

ART. 10    Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi

ART. 11   Silenzio – rifiuto

ART. 12    Responsabile del procedimento per l’accesso

ART. 13    Entrata in vigore del regolamento e norme finali

 

 

 

 

ART. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi garantito dall’Amministrazione di questo Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani” di Lucera a tutti i cittadini, secondo le modalità delle leggi 142/90, 241/90 e del D.P.R. 352/92.

 

ART. 2 – Soggetti

  1. Il diritto d’accesso agli atti amministrativi compete esclusivamente alle persone, fisiche e giuridiche, singole e associate, che vi abbiano specifico interesse concreto e personale in relazione alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ossia qualificata e differenziata, in quanto portatori di diritto soggettivo, interesse legittimo o interesse diffuso, con conseguente esclusione dei meri interessi di fatto.
  2. Sono soggetti di diritto anche eventuali controinteressati, ossia i soggetti individuati o individuabili in base alla natura del documento richiesto che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Premesso pertanto l’obbligo di notificare a tali soggetti la richiesta di accesso che li individua come controinteressati, il responsabile del procedimento amministrativo per l’accesso (Dirigente Scolastico) dovrà valutare, in base alla normativa vigente, la rilevanza giuridica dei due diritti concorrenti nel caso specifico, prima di concedere l’accesso.

 

 ART. 3 – Definizioni

  1. È considerato atto amministrativo ogni dichiarazione di volontà, formalmente espressa e compiuta dall’Amministrazione nell’esercizio della propria potestà amministrativa.
  2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
  3. È considerata informazione ogni notizia data dagli uffici scolastici competenti, che non necessitano di atti amministrativi o di documenti. Le informazioni vengono comunicate agli interessati tramite lettera riservata.

 

ART. 4 – Istituzione del servizio “Sportello  relazioni con il pubblico”

  1. Per favorire il diritto all’informazione nelle forme previste dal presente Regolamento, viene istituito uno sportello per le relazioni con il pubblico, la cui direzione ed organizzazione è espressamente prevista nella dotazione organica del personale.

 

ART. 5 – Compiti dello Sportello Relazioni con il pubblico

  1. L’ufficio Relazioni con il pubblico ha il compito di rispondere per iscritto:
  2. a) a domande concernenti in generale le attività dell’amministrazione ed in particolare l’iter da seguire per usufruire, in quanto previsto, delle prestazioni di un servizio o per attivare un procedimento amministrativo di interesse del singolo;
  3. b) a richieste di presa visione o rilascio di copia di documenti;
  4. c) a richieste di informazione che consentano al richiedente di individuare gli atti oggetto del diritto di accesso;
  5. d) a domande concernenti la partecipazione del richiedente al procedimento amministrativo;
  6. e) a domande sulle modalità ed i termini per presentare ricorsi relativi a questioni amministrative.

 

 

 

 

 

  1. Tali richieste e domande devono essere espresse in forma scritta e contenere il recapito del richiedente e la qualifica che lo abilita alla richiesta. Possono essere consegnate a mano o inviate per posta.
  2. Al fine di agevolare i rapporti dei cittadini con l’amministrazione, è disponibile nel sito Istituzionale una guida contenente le principali informazioni sull’attività amministrativa dell’Istituzione scolastica e tutti i regolamenti scolastici vigenti.
  3. Al fine di garantire la corretta comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino, in nessun caso verrà data risposta a richieste inoltrate solo verbalmente o per telefono.

 

ART. 6 – Diritto all’informazione

  1. Salvi i limiti stabiliti per gli atti e i documenti, viene garantito a chiunque il diritto di ottenere informazioni, di cui l’Amministrazione sia formalmente in possesso, recandosi presso lo Sportello Relazioni con il Pubblico negli orari stabiliti.
  2. È inoltre garantito a chiunque il diritto di ricevere risposta scritta in tempi certi ad eventuali richieste scritte di informazioni e chiarimenti.

 

ART. 7 – Diritto di accesso agli atti amministrativi.

  1. Per esercitare il diritto di accesso, il soggetto individuato dall’art. 2 comma 1 del presente Regolamento, presenta un’istanza motivata indirizzata al Dirigente Scolastico , qualificando il proprio interesse legittimo e indicando gli estremi dell’atto o dei documenti per cui richiede l’accesso.
  2. L’istanza è inoltrata tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all’art. 4 .
  3. L’istanza va inoltrata in carta semplice o su apposito modulo e di essa verrà rilasciata ricevuta di deposito.
  4. La visione degli atti e documenti è gratuita salvo i casi previsti dal presente regolamento.
  5. Il rilascio di copia semplice di atti e documenti è subordinato al pagamento del relativo costo di riproduzione stabilito dal Consiglio di Istituto.
  6. Il versamento per il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato sul c/c dell’istituto come di seguito specificato:

€ 0,20 a foglio per formato A4 in b/n su un solo lato; € 0,40 b/n su due lati;

€ 0,40 a foglio per formato A3 in b/n su un solo lato; € 0,80 b/n su due lati;

€ 1,00 a foglio per formato A4 a colori su un solo lato; € 2,00 a colori su due lati;

€ 2,00 a foglio  per il formato A3 a colori su un solo lato; € 4,00 a colori su due lati.

  1. Per il rilascio di copie conformi di atti o documenti, l’istanza va inoltrata con l’apposito modulo allegando una marca da bollo da € 14,62 per ogni documento  (da 1 a quattro pagine formato A4). Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
  2. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
  3. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata AR secondo le tariffe applicate dalle Poste Italiane o altra società di spedizione. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo.
  4. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato: tali importi comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi sono a carico del richiedente l’accesso e sono richiesti in anticipo per l’avvio del procedimento.
  5. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c postale n. 1752632 intestato all’Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani” di Lucera con causale “accesso atti amministrativi L. n. 241/90”.

 

 

 

  1. Gli atti di cui è richiesta estrazione in copia debbono essere prodotti dalla struttura amministrativa quanto prima, compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura stessa e, in ogni caso, non oltre il 30° giorno dalla data di richiesta di accesso.
  2. Trascorsi 20 giorni dall’istanza, l’interessato può presentare richiesta al Direttore dei Servizi il quale, entro i successivi 5 giorni, è tenuto a comunicare al dirigente responsabile il proprio motivato parere sulla richiesta in esame.
  3. L’esame dei documenti, in orario stabilito dal Dirigente Scolastico, potrà avvenire soltanto sotto il controllo del personale incaricato dallo stesso Dirigente.

 

ART. 8 – Differimento.

  1. Per richiesta di visione o di eventuale rilascio di copie di atti o documenti di particolare consistenza quantitativa o di singolare valore storico-artistico, i termini di risposta e i costi di ricerca debbono essere comunicati al richiedente, fatte salve le norme specifiche per l’accesso ai materiali archivistici.
  2. Il Dirigente Scolastico può motivatamente differire l’accesso ai documenti e atti istruttori richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare il corretto svolgimento e buon andamento dell’azione amministrativa.
  3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata e deve essere comunicato all’interessato.

 

ART. 10 – Limitazione ed esclusione.

  1. Il diritto di accesso viene escluso o limitato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, scritto e motivato, quando i documenti e le informazioni riguardino la vita privata o la riservatezza di terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi o imprese o associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari. Detto provvedimento deve essere comunicato all’interessato.
  2. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
  3. L’accesso ai documenti di cui ai commi precedenti e riguardanti più soggetti è consentito solo per la parte relativa al soggetto richiedente.
  4. È escluso l’accesso del cittadino all’archivio, salvo espressa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico, che potrà darla per ricerche storiche, per motivi di studio e per altri comprovati motivi.
  5. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti concernenti l’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
  6. Sono comunque sottratti all’accesso quelli espressamente previsti dalle normative statali e regionali in materia.

 

ART. 11 – Richieste di accesso da parte di portatori di interessi pubblici e diffusi.

  1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

 

ART. 13 – Silenzio – rifiuto.

  1. Trascorsi inutilmente i termini di cui all’art. 7 commi 12 e 13 e art. 8 comma 3, la richiesta s’intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell’art.25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14 – Responsabile del procedimento per l’accesso.

  1. Ai fini del presente Regolamento, per responsabile del procedimento amministrativo per l’accesso si intende il Dirigente Scolastico.
  2. Salvo che il fatto non costituisca violazione della norma penale, il Dirigente Scolastico che, con provvedimento non motivato o privo di adeguata motivazione, limiti od escluda o differisca il diritto di accesso ovvero che, con il proprio comportamento, determini ritardo o, qualora richiesto, ometta di comunicare le cause del ritardo nell’accoglimento della richiesta di accesso, viene assoggettato d’ufficio a procedimento disciplinare.

 

ART. 15 – Entrata in vigore del Regolamento e norme finali.

  1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Consiglio d’Istituto.
  2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, si applicano le norme richiamate all’art. 1.

 

 

 

 

Approvato in Consiglio di Istituto il 29/04/2013

Verbale n. 7 Deliberazione n. 5




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