Ultima modifica: 13 Aprile 2021
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Regolamento e procedure di pubblicazione albo pretorio

ALBO PRETORIO REGOLAMENTO E PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE

Articolo 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina la tenuta, il funzionamento e le competenze di pubblicazione con le quali l’Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani  gestisce il proprio “Albo Pretorio on-line”, pubblicando atti e provvedimenti amministrativi in linea con i principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa di cui all’articolo 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e seguenti modifiche e integrazioni ed in specifica attuazione dell’art. 32 delle Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i.

Articolo 2 – Finalità

La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).

Articolo 3 – Modalità di accesso al servizio on – line

All’Albo Pretorio digitale, si accede tramite il sito web della scuola: https://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/ questo è costituito da 12 sezioni:

  1. avvisi,
  2. organi collegiali,
  3. graduatorie,
  4. atti di nomina itd,
  5. bilanci,
  6. contratti,
  7. convenzioni,
  8. incarichi e consulenze,
  9. bandi di gara,
  10. assicurazione,
  11. RSU,
  12. albo pubbliche amministrazioni.

Articolo 4- Atti soggetti alla pubblicazione

Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’adempimento.
Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri enti esterni o da soggetti privati.

Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale, fatto salve parti omesse per rispetto della privacy, e conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati (le delibere degli organi collegiali verranno pubblicate tramite estratto del verbale).
L’Istituzione Scolastica provvede, inoltre, alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati, tramite l’emanazione di un atto o decreto di pubblicazione (es. graduatorie).

Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso, possono essere affissi nella versione cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell’Istituto oppure essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.

Si elencano, a solo titolo esemplificativo, i principali atti che vengono pubblicati on line:

  1. Delibere1.1. Consiglio d’Istituto 1.2. Collegio Docenti
  2. Bandi di gare2.1. Assistenza tecnica
    2.2. Compagnie di Assicurazione
    2.3. Noleggio Pullman
    2.4. Viaggi di istruzione
    2.5. Istituto Cassiere
    2.6. Acquisti beni strumentali e materiale
  3. Comunicazioni3.1. Sindacali (circolari scioperi e assemblee) 3.2. Famiglie
    3.3. Personale dipendente
  4. Convocazioni4.1. Consiglio di Istituto
    4.2. Giunta Esecutiva
    4.3. Collegio Docenti
    4.4. Organi collegiali
    4.5. Assemblee genitori
    4.6. Assemblee sindacali
    4.7. Individuazioni aspiranti supplenze
  5. Contabilità5.1. Programma annuale
    5.2. Conto Consuntivo
    5.3. Variazioni al Programma Annuale 5.4. Contrattazione Istituto
  6. Graduatorie6.1. Graduatorie interne 6.2. Graduatorie docenti 6.3. Graduatorie ATA
  7. Contratti7.1. Personale docente e ATA 7.2. Esperti esterni
    7.3. Istituto cassiere
  8. Altro8.1. Atti suscettibili di pubblicazione

Articolo 5- Atti non soggetti alla pubblicazione

Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti legali.
In tal caso se necessario sono collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.

Articolo 6 – Modalità di pubblicazione

I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento. Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti ma le eventuali modifiche apportate devono risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.

L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore. Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili. La pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti e concluso il periodo di affissione i dati devono scomparire con l’istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non indicizzare il contenuto del documento.

Articolo 7 – Pubblicazione degli atti formati dall’Ente

Il Responsabile del procedimento che ha adottato l’atto provvede a richiedere la pubblicazione all’albo in formato elettronico non modificabile (PDF).
La pubblicità legale si realizza quando sono garantite:
• la autenticità dell’atto pubblicato

• la conformità all’originale
• inalterabilità (presupposto per garantire la integrità) • preservare il grado giuridico dell’atto
• possibilità di conservazione
• rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità

Articolo 8 – Modalità di redazione degli atti pubblici

Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, il personale di segreteria che genera l’atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali fornite dall’atto, nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.

Per necessità e proporzionalità si intende che chi genera l’atto deve indicare nello stesso, solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali interessati e contro interessati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.

Articolo 9 – Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni all’Ente

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” provvede alla pubblicazione all’Albo pretorio informatico di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazione o dal altri soggetti abilitati tramite l’emanazione di un atto o decreto di pubblicazione. (es.graduatorie)

Articolo 10- Registro degli atti pubblicati

Tutti i documenti inseriti sono numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento nell’albo. Il numero progressivo univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema. Tutto ciò che dovrà essere affisso all’albo deve essere protocollato.

Articolo 11 -Integralità della pubblicazione

Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.

Articolo 12- Figure Responsabili: Responsabile Procedimento e Responsabile Pubblicazione

La responsabilità della formazione dell’atto soggetto a pubblicità legale è del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto e la responsabilità di pubblicazione sull’albo on line è del Responsabile della pubblicazione individuato nel nostro Istituto nel profilo del Dirigente Scolastico che può a sua volta delegare tali adempimenti ad altri soggetti competenti.

Nel nostro istituto sono individuati come Responsabili della Pubblicazione:

  1. –  gli assistenti amministrativi che predispongono gli atti di propria competenza.

2.  il DSGA per gli atti di propria competenza

La pubblicazione all’Albo Pretorio è immediatamente successiva alla protocollazione dell’atto, tramite l’utilizzo del protocollo informatico Axios integrato con l’opzione Amministrazione Trasparente.
Al Responsabile della pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento che comunque deve rimanere in pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura “annullato”. I documenti annullati devono essere compresi nel Repertorio di pubblicazione.

I Responsabili del procedimento hanno l’obbligo di:

  • caricare il documento in formato elettronico;
  • assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non modificabile da terzi;
  • assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiare e ben visibili:
    a il numero di protocollo generale;
    b la data di pubblicazione;
    c la descrizione o l’oggetto del documento;
  • porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che saranno sostituiti da opportuni omissis.

Articolo 13 – Garanzie di riservatezza

1. La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge 7-8- 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30-6-2003, n. 196 e s. m. i., in materia di protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio “web”. Potranno essere scaricabili dall’Albo Pretorio online gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

3. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti e documenti contenenti dati personali, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003 e dall’art. 51 del D.Lgs. n° 82/2005.
4. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell’art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente:

Tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n° 17 del 19.04.2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

  • sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;
  • la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4° comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n° 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all’apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Decreto Ministeriale n. 305 del 7 Dicembre 2006;
  • i dati sensibili possono essereoggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall’apposito Regolamento approvato dal Ministero della P. I. già citato; • i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 D.Lgs.196/2003);
  • i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy;
  • i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento;

Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della legge n° 241/1990 e dall’art. 2 del D.P.R. n° 184/2006.

All’Albo Pretorio on-line è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D,Lgs.196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell’esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003.

Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile che genera il medesimo atto, pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all’Albo Pretorio on-line, è responsabile il Responsabile che genera l’atto.

Articolo 12 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal _________________
  2. Approvato dal Consiglio di Istituto del ______________________________



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