Ultima modifica: 6 Dicembre 2018
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Regolamento Organo Garanzia Studenti

L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art.5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dall’art.38 e segg. del Regolamento d’Istituto, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 1 – COMPOSIZIONE L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, due docenti (un supplente), due genitore (un supplente), due studenti (un supplente). In caso di assenza dei membri effettivi, subentrano i membri supplenti, designati con le medesime procedure.

Art. 2 – IMPUGNAZIONI L’Organo di Garanzia decide in via definitiva sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto.

Art. 3 – MODALITA’ DI APPELLO ALL’ORGANO DI GARANZIA Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, l’interessato deve produrre istanza scritta, indirizzata al Presidente dell’Organo, contenente il riferimento ai fatti contestati ed i motivi del ricorso. In caso di conflitti in merito all’applicazione del Regolamento, gli interessati devono ugualmente presentare istanza scritta, con descrizione di fatti o situazioni circostanziati in riferimento ai quali si chiede l’interpretazione autentica delle norme regolamentari.

Art. 4 – CONVOCAZIONE – VALIDITA’ DELLE SEDUTE – FUNZIONAMENTO La convocazione dell’Organo spetta al Presidenza, che provvede a designare il segretario verbalizzante. Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il Presidente provvede a convocare l’Organo, con avviso scritto da far pervenire ai componenti almeno 4 giorni prima della seduta, salvo casi particolari ed urgenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impossibilitato ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, comunicazione giustificativa prima della seduta. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo. Ai fini della puntale considerazione della materia all’ordine del giorno da parte dei membri convocati, mette a dispozione documenti e materiali attinenti le impugnazioni almeno tre giorni prima della seduta.

Art . 5 – COMUNICAZIONE L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato




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