Regolamento per la disciplina
Protocollo prevenzione bullismo e cyber bullismo
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/11/2011
-
Il presente Regolamento di Disciplina è redatto secondo le disposizioni del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria) e del DPR 21 novembre 2007 n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
-
Detto Regolamento entra in vigore il 29/11/2011 .
-
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere effettuate dagli stessi Organi Collegiali, secondo l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente.
-
I singoli articoli del presente Regolamento sono da considerarsi decaduti nel momento in cui il loro disposto entra in conflitto con una norma di maggiore forza giuridica.
-
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute in altre fonti del diritto scolastico.
Dovere: Frequentare regolarmente i corsi
Mancanze |
Sanzioni |
|
viene avvisata con comunicazione telefonica e scritta la famiglia: uno dei genitori (o chi ne fa le veci) nel giorno indicato nella comunicazione scritta deve accompagnare l’allievo a scuola, prendere atto della effettiva situazione scolastica del/della figlio/a e prendere accordi con il coordinatore sugli interventi formativi da attuare;
Di tutte le comunicazioni scritte e telefoniche si lascia traccia nel fascicolo dell’allievo. |
|
La comunicazione è a cura del coordinatore del Consiglio di classe.
Di tutte le comunicazioni scritte e telefoniche si lascia traccia nel fascicolo dell’allievo a cura del Coordinatore del Consiglio di classe.. |
|
|
|
|
Dovere: Assolvere agli impegni di studio
Mancanze |
Sanzioni |
|
|
|
|
|
|
|
Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
Dovere: Avere nei confronti di tutto il personale della scuola lo stesso rispetto, anche formale,
che si chiede per se stessi.
Mancanze |
Sanzioni |
|
L’allievo, dopo aver ricevuto dall’insegnante gli ammaestramenti necessari, chiede scusa pubblicamente alla persona destinataria del proprio comportamento inadeguato.
di convocazione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto per l’irrogazione della sanzione di sospensione fino al massimo previsto dallo Statuto Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
|
Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.
costituiscono pericolo per l’incolumità delle persone, il coordinatore presenta al D. S. richiesta di convocazione del Consiglio di Istituto per l’irrogazione delle sanzioni dell’allontanamento dalla comunità scolastica o della non ammissione all’Esame di Stato. |
Dovere: Avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede
per se stessi.
Mancanze |
Sanzioni |
|
|
|
|
Dovere: Mantenere un comportamento coerente con i principi dell’art.1.
La Scuola è luogo di formazione e di educazione, comunità di dialogo, comunità di ricerca, comunità di esperienza sociale informata ai valori democratici, luogo di pari dignità di tutti nella diversità dei ruoli.
Dovere: Osservare le disposizioni organizzative.
Mancanze |
Sanzioni |
|
I genitori vengono avvisati dell’accaduto per iscritto o con fonogramma.
richiesta di convocazione del Consiglio di Classe per l’irrogazione della sanzione di sospensione dalle lezioni. Dei provvedimenti di sospensione viene informata per iscritto la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
|
|
|
ufficialmente ammonito con richiamo scritto sul registro di classe. I genitori vengono avvisati dell’accaduto, tramite fonogramma
richiesta di convocazione del Consiglio di Classe per l’irrogazione della sanzione di sospensione dalle lezioni. Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
|
Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
|
|
|
|
Dovere: Osservare le disposizioni di sicurezza.
Mancanze |
Sanzioni |
|
Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
Dovere: Utilizzare correttamente le apparecchiature e i sussidi didattici.
Mancanze |
Sanzioni |
|
In caso di perseveranza, il coordinatore presenta al D.S. richiesta di convocazione del Consiglio di Classe per l’irrogazione della sanzione di sospensione dalle lezioni. I genitori vengono avvisati per iscritto e tramite fonogramma e sono tenuti alla riparazione del danno.
L’eventuale sanzione di sospensione dalle lezioni da parte del Consiglio di classe viene irrogata per gruppi a rotazione. Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
Dovere: Non arrecare danni al patrimonio; rendere accogliente l’ambiente scolastico;
avere cura dell’ambiente scolastico.
Mancanze |
Sanzioni |
|
In caso di perseveranza, il coordinatore presenta al D.S. richiesta di convocazione del Consiglio di Classe per l’irrogazione della sanzione di sospensione dalle lezioni.
In caso di perseveranza, il coordinatore presenta al D.S. richiesta di convocazione del Consiglio di Classe per l’irrogazione della sanzione di sospensione dalle lezioni. I genitori vengono avvisati per iscritto o tramite fonogramma e sono tenuti alla riparazione del danno.
I genitori vengono avvisati per iscritto o tramite fonogramma e provvedono in solido alla riparazione. L’eventuale sanzione di sospensione dalle lezioni da parte del Consiglio di classe viene erogata per gruppi a rotazione. Dei provvedimenti di sospensione viene informata la famiglia. Gli stessi sono oggetto di valutazione quadrimestrale e finale. Gli allievi che ricevono anche una sola sanzione di sospensione dalle lezioni non partecipano a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. |
il laboratorio, l’Auditorium, il corridoio, la palestra, i bagni e tutti gli ambienti dell’Istituto. |
|
Sanzioni disciplinari
-
A seconda della gravità dell’infrazione, all’alunno possono essere erogate le seguenti sanzioni disciplinari:
-
ammonizione verbale;
-
ammonizione scritta sul diario;
-
ammonizione scritta sul registro di classe;
-
sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni;
-
sospensione dalle lezioni per un periodo da 5 a 15 giorni;
-
allontanamento per motivi di sicurezza dalla comunità scolastica;
-
esclusione dallo scrutinio finale;
-
non ammissione all’Esame di Stato.
Irrogazione delle sanzioni disciplinari: organi competenti.
-
Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c), sono irrogate dall’insegnante in servizio nella classe nel momento in cui si verifica una mancanza ai doveri da parte dell’allievo. Le stesse possono essere adottate anche dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci in aggiunta alle prime.
-
Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere d) , vengono irrogate dal Consiglio di Classe.
-
Le sanzioni di cui alle lettere e), f), g) e h) vengono irrogate dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.
-
Prima che siano irrogate le sanzioni di cui ai punti 2, e 3, l’alunno, del quale è stato denunciato un comportamento scorretto, deve avere la possibilità di essere ascoltato in merito ai fatti accaduti, a seconda della gravità della sanzione, dal Consiglio di classe o dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto in presenza del proprio genitore.
Comitato di garanzia
-
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997 e in attuazione del disposto dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249/98 (Statuto degli studenti) viene istituito il Comitato di garanzia.
-
Il Comitato di garanzia ha i seguenti compiti: a) garantire la corretta applicazione dello Statuto degli studenti, esprimendosi sui conflitti che sorgono all’interno della scuola; b) esprimersi sui ricorsi inoltrati dai genitori degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari.
-
Il Comitato di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, da due docenti, da un genitore e da un Assistente Amministrativo.
-
Il Comitato di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.
-
Il genitore viene nominato dal Consiglio di Istituto al suo interno. L’Assistente Amministrativo viene individuato dal Dirigente Scolastico. I due docenti sono individuati dal Collegio dei docenti: uno di essi viene nominato segretario del Comitato di Garanzia ed è tenuto a redigere apposito verbale alla fine di ogni riunione.
-
Il mandato dei componenti del Comitato di garanzia è di durata pari a quella del Consiglio d’Istituto.
-
Nel momento in cui i componenti perdono i requisiti nel Consiglio di istituto, decadono anche dal Comitato di garanzia e vengono sostituiti con altri membri in carica nel Consiglio stesso.
-
I componenti del Comitato di garanzia che si assentano per tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo la procedura di cui sopra.
-
I genitori di alunni che hanno ricevuto una sanzione disciplinare possono presentare ricorso al Comitato di garanzia.
-
Il ricorso va presentato per iscritto al Dirigente Scolastico entro due giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.
-
Il Comitato di garanzia, convocato con provvedimento di urgenza dal D.S., deve esprimersi sul ricorso entro tre giorni dalla data di presentazione dello stesso.
-
Il segretario raccoglie tutti i documenti necessari per la valutazione del fatto oggetto del ricorso.
-
La seduta del Comitato è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti.
-
Nessun componente del Comitato di garanzia può partecipare alla discussione e alla deliberazione se il caso in oggetto lo coinvolge in prima persona o se è familiare di soggetti coinvolti nel caso in discussione.
-
Le decisioni del Comitato di garanzia devono essere prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Nessuno può astenersi dall’espressione del voto.
-
In caso di parità dei voti, il voto del Dirigente Scolastico vale doppio.
-
Il verbale della seduta deve riportare in modo chiaro il contenuto della delibera, i motivi della stessa e l’esito della votazione.
-
Il Dirigente Scolastico deve comunicare la deliberazione presa dal Comitato di garanzia al presentatore del ricorso, al Consiglio di Classe e di Istituto entro tre giorni dalla seduta in cui il Comitato stesso ha espresso la propria valutazione in merito al ricorso.
-
Le decisioni del Comitato di garanzia sono da considerarsi definitive.
-
Spetta al Dirigente Scolastico applicare la decisione presa dal Comitato di garanzia.
Accesso agli atti
Tutti gli atti relativi ai fatti inerenti alle sanzioni disciplinari e all’eventuale ricorso sono soggetti alle vigenti normative sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla privacy.
Revisione del Regolamento
Il presente regolamento ha durata triennale e si rinnova automaticamente in mancanza di proposte di cambiamento.
Gli organi collegiali possono in qualunque momento proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento: esse dovranno essere approvate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
L’interpretazione autentica del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
prof. Mario Tibelli